In determinati casi, l’INPS può richiedere la restituzione della NASpI anticipata: ecco quando.
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è una misura che viene erogata a coloro che perdono il lavoro. Il sostegno economico può essere richiesto anche anticipatamente, in un’unica soluzione. Tuttavia, ci sono casi in cui i beneficiari possono ritrovarsi costretti a restituire quanto ricevuto.
L’obiettivo della NASpI è fornire un supporto ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente la propria occupazione. Esiste la possibilità di richiedere l’erogazione dell’indennità anticipatamente, purché si rispettino alcuni requisiti. Per cominciare, può beneficiare della misura chi è stato licenziato a partire dall’1 maggio 2015.
La NASpI anticipata è destinata a disoccupati intenzionati ad avviare un’attività lavorativa autonoma (come anche un’impresa individuale) aprendo una partita IVA (o dedicarsi a tempo pieno ad un’attività già iniziata nel periodo di lavoro dipendente, da sviluppare in modo autonomo). Questa consiste nella liquidazione in un’unica soluzione dell’importo mensile dell’indennità NASpI.
Per chi intende dare il via ad un’attività tutta sua, la NASpI anticipata può rappresentare un punto di partenza per mettersi in proprio. Tuttavia, prima di accedere alla misura è necessario informarsi adeguatamente sul suo funzionamento. Infatti, c’è l’eventualità che l’INPS richieda la restituzione del denaro.
Nello specifico, ciò può accadere qualora il beneficiario della NASpI anticipata dovesse instaurare nuovamente un rapporto lavorativo subordinato, fermando l’attività autonoma, prima del termine del periodo di erogazione della misura. In queste situazioni, l’INPS procede con gli accertamenti sulle cause di forza maggiore di cui il titolare della NASpI non è responsabile.
Una volta accertato il ritorno al lavoro subordinato da parte del beneficiario, l’ente invia una comunicazione che informa il diretto interessato dell’avvio del procedimento istruttorio, come specificato nella circolare n.36/2025 pubblicata lo scorso 4 febbraio. L’INPS, in questo modo, ha confermato quanto espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.90/2024.
Secondo la Consulta, l’articolo 8 comma 4 del D.Lgs.n.22/2015 è incostituzionale laddove non prevede un limite all’obbligo di restituzione della NASpI anticipata per il periodo di lavoro subordinato, quando il dipendente non ha più la possibilità di portare avanti l’attività autonoma per motivi che non dipendono dalla sua volontà .
Nei casi in cui il lavoratore non è più nelle condizioni di proseguire l’attività per cui ha ricevuto la somma di denaro per cause di forza maggiore, quindi, l’obbligo di restituzione dell’anticipo erogato si limiterà “alla durata del rapporto di lavoro subordinato”. La quota da rendere, di conseguenza, viene determinata facendo riferimento al numero di giorni in cui si è svolto il rapporto di lavoro subordinato “nel periodo teorico di spettanza della prestazione”.